STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
LETTERARIA GIOVANNI BOCCACCIO
ARTICOLO 1
(Costituzione - Denominazione - Sede)


1.1 E’ costituita una associazione denominata ASSOCIAZIONE LETTERARIA GIOVANNI BOCCACCIO - in seguito anche semplicemente “Associazione”. con sede in Certaldo presso la Casa del Boccaccio posta in via 
G.Boccaccio 18-50.
1.2 L’eventuale trasferimento nel tempo, della sede, nell’ambito del medesimo Comune, è di competenza del Consiglio Direttivo e non costituisce modifica del presente Statuto.


ARTICOLO 2
(Oggetto e finalità)


2.1 L’Associazione persegue le seguenti finalità:
- promuovere eventi volti a favorire la lettura e la cultura del libro, sia nell’età giovanile coordinandosi con le istituzioni scolastiche, sia nei confronti degli adulti insieme alla rete delle biblioteche presenti sul territorio all’interno di programmi condivisi ed in piena collaborazione con le amministrazioni pubbliche locali.
- promuovere studi ed organizzare cenacoli ed incontri per dibattiti e confronti su opere e su personaggi della letteratura contemporanea, con riguardo alla prosa nelle forme della narrativa e della saggistica;
- gestire il “Premio Letterario Boccaccio” , istituito nell’anno 1982, per opera di Paolo Renieri suo ideatore e primo sostenitore, da assegnare ad uno scrittore italiano, narratore o saggista, che si sia distinto per le opere prodotte, assumendo merito nel campo letterario. La scelta del premiato avverrà fra una terna di scrittori, proposti da una speciale giuria, composta da un numero variabile da cinque a nove membri tra le personalità più illustri della cultura letteraria italiana e designati dal Consiglio Direttivo della Associazione. La manifestazione per la assegnazione del premio avrà luogo in Certaldo, città natale del Boccaccio.
- Assegnare, altri premi nell’ambito della stessa manifestazione, sempre riferiti ad opere e/o attività con particolare peso culturale. Il Consiglio Direttivo deciderà di volta in volta modalità e termini.
- Promuovere iniziative di studio sui momenti della evoluzione della lingua italiana, con riguardo al patrimonio semantico e stilistico trasmessoci dallo scrittore Giovanni Boccaccio, che l’Associazione intende magnificare sostenendo la conoscenza e la diffusione delle opere e dei metodi artistici.
Pertanto potrà assegnare una borsa di studio o premi scolastici e contribuire a pubblicazioni d’arte ed altre manifestazione di Enti ed istituti aventi ad oggetto l’opera del Boccaccio e la Letteratura in genere a cominciare dall'Ente Nazionale Boccaccio.
2.2 Sono potenziali settori di intervento dell’Associazione tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali riferite o riferibili a Giovanni Boccaccio, in collaborazione con gli istituti culturali e le istituzioni educative, all’interno della rete delle biblioteche pubbliche.
2.4 L’Associazione potrà acquistare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, trascrivendo i relativi acquisti a norma di legge dell’articolo 2659 c.c.; per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute opportune.
2.5 Il tutto comunque con esclusione di qualsiasi lucro soggettivo.
2.6 E’ in ogni caso vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.


ARTICOLO 3
(Durata)


3.1 La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2050, salvo prorogheo scioglimento anticipato.

 

ARTICOLO 4
(Associati)


4.1 L’Associazione si compone di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che condividono gli obbiettivi e gli impegni del presente statuto ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

4.2 Assumono la qualità di associati, tutti coloro - persone fisiche, persone giuridiche, associazioni ed enti - che, condividendo gli scopi dell’Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo, a seguito di domanda, scritta, di cui meglio al successivo articolo 5.
4.3 Gli associati hanno uguali diritti e sono tenuti all’osservanza dell’atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organi dell’Associazione.
4.4 Gli associati hanno l’obbligo di versare la quota associativa annuale ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il pagamento oltre detto termine comporterà l’obbligo di corrispondere interessi di mora nella misura di legge. Ove il pagamento non sia effettuato entro il 31 marzo, l’associato cesserà di appartenere all’Associazione, ma sarà, comunque, tenuto al pagamento della quota associativa non versata e di quant’altro dovuto.
L’avvenuta cessazione per inadempienza del versamento della quota associativa, verrà comunicata agli interessati per posta e per eventuali canali telematici.
Di tale evenienza verrà data comunicazione a tutti gli Associati.
4.5 Gli associati che non comunicano per iscritto il recesso dall’Associazione entro il mese di ottobre di ogni anno sono considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della relativa
quota annuale associativa e di quanto richiesto, a titolo di contributo, dal Consiglio Direttivo.
4.6 Il contributo associativo o la quota associativa sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
4.7 Il Consiglio Direttivo può nominare associati onorari persone fisiche, persone giuridiche, associazioni ed enti in funzione del ruolo svolto.


ARTICOLO 5

(Ammissione degli associati)


5.1 L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda, scritta, contenente l’indicazione del nome, cognome, indirizzo, luogo, data di nascita, professione, titolo di studio dell’aspirante, nonché la dichiarazione di accettazione delle norme contenute nel presente Statuto e nei regolamenti che disciplinano la vita dell’Associazione.
5.2 La domanda, sottoscritta dall’aspirante, deve essere presentata o inviata a mezzo raccomandata A/R alla sede dell’Associazione.
5.3 Il Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda, delibera se accogliere o negare l’iscrizione. Ove questa venga negata, il Consiglio Direttivo deve motivare il rigetto all’interessato.
5.4 Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notizia dell’accettazione della domanda, il richiedente ha l’obbligo di versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo per l’anno in corso nonché ogni altro contributo eventualmente stabilito dal medesimo. Il versamento della quota determina l’ acquisizione della qualifica di associato al quale verrà consegnata la tessera societaria ed il cui nominativo sarà iscritto nel libro degli associati.
5.5 Il mancato versamento nel suddetto termine comporta la decadenza della accettazione.


ARTICOLO 6
(Perdita dello status di associato)


6.1 La qualità di associato si perde per morte, per recesso o per esclusione.
6.2 Il recesso può essere esercitato in ogni momento a mezzo dichiarazione, scritta, inviata al Consiglio Direttivo con raccomandata A/R: esso ha effetto dal momento della ricezione.
6.3 L’esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo con delibera motivata:
a) in caso di mancato pagamento entro il 31 marzo della quota associativa e/o del contributo richiesto dal Consiglio Direttivo;
b) in caso di svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quella della Associazione;
c) in tutti i casi in cui l’associato non ottemperi alle disposizioni dell’atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti, delle delibere assembleari o delle decisioni del Consiglio Direttivo.
6.4 Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato a mezzo di lettera raccomandata A/R all’associato - all’indirizzo comunicato all’Associazione al momento della domanda di iscrizione o successivamente, in caso di variazione a mezzo raccomandata A/R - e questi, entro 60 (sessanta) giorni dall'invio di tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea, mediante lettera raccomandata A/R inviata al Presidente della stessa.
6.5 Membri Onorari
Il Consiglio Direttivo può conferire la carica di membro onorario a eminenti nomi della cultura, della letteratura e del giornalismo, nonché persone di prestigio nazionale o locale che contribuiscano al perseguimento degli scopi dell’associazione.
Sono, inoltre, membri onorari tutti i vincitori dei premi assegnati dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo provvederà ad informare il membro onorario della carica conferita che verrà automaticamente acquisita salvo espressa rinuncia.
La qualifica di membro onorario non comporta né ditti né doveri all’interno dell’Associazione essendo una elezione esclusivamente onorifica.
I membri onorari non dovranno pertanto versare la quota associativa.

 

ARTICOLO 7
(Patrimonio)


7.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che sono e o che diverranno di proprietàdell’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da contributi, erogazioni e sovvenzioni, a qualsiasi titolo, di privati, dello
Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e di organismi internazionali; 

d) da eventuali donazioni e lasciti da parte di associati o di privati o di enti 
pubblici;
7.2 Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative e da ogni altro contributo, da versare da parte degli associati, stabilito dal Consiglio Direttivo;
b) dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo dell’Associazione.
7.3 L’Associazione non distribuisce utili e/o avanzi di gestione, fondi, riserve e/o capitale tra i propri associati, neppure in forma indiretta.
7.4 L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto.  

 

ARTICOLO 8
(Bilancio)


8.1 L’esercizio associativo termina il 31 dicembre di ciascun anno.
8.2 Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea l’approvazione del relativo bilancio.


ARTICOLO 9
(Organi dell’Associazione)


9.1 Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Presidente dell’Associazione;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Revisore.

 

ARTICOLO 10
(Gratuità e rappresentatività delle cariche)


10.1 Tutte le cariche associative sono conferite ed accettate a titolo gratuitoed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per conto e nell’interesse dell’Associazione.
10.2 Tutti gli altri incarichi assegnati sono a titolo gratuito ed hanno la durata corrispondente a quella del Consiglio Direttivo che li ha conferiti.

 

ARTICOLO 11
(Assemblea degli associati)


11.1 L’Assemblea è l’organo sovrano ed è composta da tutti gli associati.
11.2 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente e/o da persona designata dagli intervenuti, contestualmente alla seduta in atto. La persona designata dovrà godere della maggioranza semplice (51%.)
11.3 Ciascun associato dispone di un voto e può essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe dovranno essere esibite per iscritto con firma autografa del delegante.
11.4 L’Assemblea è convocata dal Presidente, almeno dieci giorni prima della data fissata, con avviso scritto da esporsi in bacheca nella sede sociale e da inviare a tutti i soci ed amministratori con lettera raccomandata A/R, fax o email, presso l’indirizzo indicato, al momento della richiesta di iscrizione o eventualmente successivamente comunicato, da ogni associato.
11.5 Nell’avviso saranno indicati il luogo, il giorno, l’ora e l’elenco degli argomenti da trattare (ODG): esso potrà contenere l’invito anche per l’assemblea in seconda convocazione, che potrà essere tenuta anche nel me desimo giorno della prima, ma a distanza, dalla prima, di almeno due ore.
11.6 L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio e, comunque, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta, scritta, da parte di tanti associati che rappresentino almeno un decimo dell’intero corpo associativo.
11.7 In caso di urgenza, la convocazione potrà essere esperita con le modalità previste dal comma 11.4 del presente articolo con un preavviso di almeno cinque giorni; pur in mancanza di convocazione, l’Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare quando ad essa partecipa la maggioranza degli associati, il Presidente e tutti i componenti il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12
(Deliberazioni dell’Assemblea)


12.1 In prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera con la maggioranza dei voti degli associati presenti in proprio o per delega.
12.2 In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza dei voti degli associati presenti in proprio o per delega.
12.3 Per le modifiche relative all'atto costitutivo ed al presente Statuto è tuttavia necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.
12.4 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
12.5 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle relative alla loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
12.7 Oltre all’approvazione del bilancio, sono di competenza dell’Assemblea:
- la nomina del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei componenti;
- la nomina del Revisore;
- l’approvazione delle modifiche del presente Statuto, dei regolamenti e delle di essi modifiche;
- l’approvazione dei regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- ogni altro argomento e/o materia ad essa riservata dal presente Statuto ovvero che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporle.

ARTICOLO 13
(Consiglio Direttivo)
(Prefetto-Tesoriere-Segretario)


13.1 Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di componenti variabili da cinque a nove che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
13.2 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.
Può, inoltre, eleggere un prefetto, un tesoriere ed un segretario:
- il Prefetto avrà il compito di gestire l’organizzazione delle manifestazioni, interne ed esterne, che l’Associazione potrà indire per i propri scopi, per quanto attinente tutti gli aspetti relativi alle ‘location’ (fatta salva la scelta delle stesse che avverrà di comune accordo con il Presidente e Consiglio direttivo), ai servizi di ristorazione connessi (catering ecc.), alla programmazione dei posti ed all’assistenza di tutti gli intervenuti;
- Il Tesoriere avrà il compito di registrare tutta la movimentazione economica-contabile legata alla vita dell’associazione e riferire sempre e comunque  al Presidente tutti i dettagli che potranno essere richiesti di volta in voltain materia; il Segretario, avrà il compito di gestite tutti gli aspetti di segreteria ovvero: dalla gestione informatica degli archivi anagrafici dei soci ed ospiti, alla realizzazione di mailing-list per gli inviti e le comunicazioni, alla definizione tipografica dei documenti, anche pubblicitari, alla scelta ed assistenza per i servizi fotografici ecc. Per l’attività di cui sopra il Segretario, utilizzerà strutture informatiche proprie, rilasciando a fine anno copia su supporto magnetico, di tutti i dati elaborati e registrati durante l’anno, da mantenere presso la sede dell’Associazione quale archivio storico. Tutte le attività di cui sopra devono intendersi indicative e non esaustive in quanto la definizione di dettaglio avverrà in concomitanza dell’elezione della carica. I tre profili dirigenziali, potranno essere accentrati anche su una o due persone ciascuno avrà sempre la possibilità di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie mansioni di collaboratori, interni e/o esterni, previo parere favorevole del Presidente.
13.3 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti la gestione dell’Associazione, esclusi quelli che per legge o in base al presente Statuto sono riservati all’Assemblea.
13.4 In particolare spetta al Consiglio Direttivo:
- redigere il bilancio annuale dell’Associazione;
- fissare annualmente l’ammontare della quota associativa sulla base delle necessità e delle attività svolte dall’Associazione;
- stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- affidare incarichi ad associati o terzi, specificandone i compiti, gli eventuali rimborsi spese;
- redigere i regolamenti di attuazione del presente Statuto per disciplinare ed organizzare l’attività dell’Associazione, regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- deliberare sull’ammissione di nuovi associati e sulla loro esclusione.

13.5 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o da un terzo dei suoi componenti, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R, fax o       e-mail e deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo di convocazione.
13.6 In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma, fax o e-mail da inviarsi almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
13.7 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.
A parità di voti prevale quello del Presidente.
13.8 In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipano tutti i componenti il Consiglio Direttivo e nessuno si oppone alla trattazione.

 

ARTICOLO 14
(Presidente dell’Associazione)


14.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Vice Presidente sono, rispettivamente, il Presidente ed il Vice Presidente dell’Associazione.
14.2 Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

 

ARTICOLO 15
(Il Revisore)


15.1 Il Revisore è nominato dall’Assemblea degli associati, anche tra soggetti non associati. Egli deve possedere idonea capacità professionale,.
15.2 Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Se, nel corso del triennio, venisse a mancare per qualsiasi motivo, il suo sostituto verrà nominato alla prima Assemblea successiva.
15.3 Il Revisore controlla la correttezza contabile e la gestione finanziaria dell’Associazione tenendo conto delle norme di legge e del presente Statuto.
15.4 Il Revisore redige una relazione annuale da presentare in Assemblea in occasione della approvazione del bilancio.
15.5 La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell’Associazione.

 

ARTICOLO 16
(Estinzione dell’Associazione)


16.1 L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’articolo 27 del codice civile:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’articolo 27 del codice civile.
16.2 In tutti i casi di estinzione della Associazione, l’Assemblea degli associati delibera circa la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo a favore di altra associazione con analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dell’estinzione.

 

ARTICOLO 17
(Norma di rinvio)


17.1 Per quanto non disposto dal presente Statuto, si fa rinvio al disposto del codice civile e ad altre norme della vigente legislazione italiana.